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La BNK 209 Associazione Nazionale a Tutela
degli Interessi dei Clienti del sistema bancario
www.bnk209.it, riconosciuta
giuridicamente dalla Prefettura di Terni al nr. 21/03 , nell'ambito del territorio
Italiano, promuove una petizione popolare per :
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L'Abolizione, la chiusura di tutte le società
di diritto Italiano che operano nel settore dei trattamenti
e gestioni dei dati personali ed aziendali denominate anche
Centrali Rischi. Tali dati sono di natura bancaria,
finanziaria, immobiliare ed economica;
In alternativa la BNK 209 propone la
Riforma del
sistema Italiano del trattamento dei dati personali, sempre
gestito dalle società denominate Centrali Rischi e rientrante
nei settori: Bancario, Finanziario, Immobiliare ed Economico
La BNK 209 Associazione Nazionale a Tutela degli
interessi dei Clienti sistema bancario si rivolge con la
seguente Petizione Popolare al Presidente dell’Unione Europea,
nei termini degli art. 21 e 194 del Trattato sull’Unione
Europea, nell’esercizio delle proprie competenze e funzioni,
affinché si adoperi per l’improcrastinabile realizzazione delle
seguenti richieste:
I) L’Abolizione/Chiusura delle società di
trattamento e gestione di dati personali riferiti a persone
fisiche e aziende nel settore Bancario, Finanziario, Immobiliare
e Economico.
In alternativa la BNK 209 propone la Riforma
del sistema Italiano del trattamento dei dati personali, sempre
gestito dalle società denominate Centrali Rischi e rientrante
nei settori: Bancario, finanziario, Immobiliare ed Economico:
1. La creazione di un Albo delle Centrale
Rischi Italiane con l'Istituzione di un organo di controllo e
vigilanza. Albo reso pubblico e visibile a terzi con la
pubblicazione dei relativi Cognomi e Nomi degli Amministratori e
Responsabili al Trattamento dei Dati. Le società di trattamento
dei dati dovranno essere iscritte ed avere minimi requisiti
previsti, pena l'inammissibilità all'Albo ed all'attività
svolta.
2. L'obbligo da parte delle Centrali Rischi
di comunicazione all'Organo di Controllo e Vigilanza,
dell'allocazione fisica dei Server (Hardware e Software) dove
vengono memorizzati i dati trattati.
3. L’obbligo da parte delle Centrali Rischi
di allocare tutti i server per la gestione dei dati nel
territorio Italiano.
4. Il trattamento dei dati personali ed
aziendali, da parte delle Centrali Rischi, deve avvenire con
l'obbligo della comunicazione da parte delle stesse, in forma
intellegibile, al titolare del dato. La comunicazione deve
essere effettuata sia al primo inserimento del dato e ad ogni
variazione dello stesso. Per variazione s'intende quando il dato
varia nella categoria del trattamento (da regolare a insoluto
ecc.). Il titolare del trattamento del dato sia persona fisica
che azienda ha il diritto di esercitare il blocco, il diniego
e/o di opporsi allo stesso.
5. Il dato inserito deve essere variato a
indice negativo (insolvenza, sofferenza, ecc) solo al
consolidamento del debito/credito ovvero, quando il creditore ha
esperito tutte le attività di recupero, secondo la Legge
Italiana, e da queste non abbia avuto successo e non via sia
stata contestazione e/o opposizione giudiziaria da parte del
debitore principale e dei fidejussori.
6. L'applicazioni di sanzioni pecuniarie per
violazioni da parte delle Centrali Rischi da € 10.000,00 (Euro
Diecimila) fino a € 100.000,00 per dolo e reiterata violazione
sul dato trattato legato allo stesso titolare.
In caso di continue violazioni la punibilità del
Titolare del trattamento dei dati con una reclusione da 6 mesi
fino a tre anni con la sospensione dell'attività fino alla sua
chiusura e liquidazione coatta della società di trattamento dei
dati.
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